Art. 2.
(Commissione tecnico-scientifica permanente).

      1. Al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle aggressioni da parte di cani, di stabilire il protocollo analitico dei criteri per l'accertamento della potenziale pericolosità del cane, i parametri per l'autorizzazione degli allevamenti al commercio di cani, nonché le modalità di attuazione degli interventi di verifica e di controllo sugli stessi, è istituita la Commissione tecnico-scientifica permanente, di seguito denominata «Commissione».
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti competenti del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, di intesa tra loro, provvedono ad indicare i componenti della Commissione.
      3. I membri della Commissione, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico, animalista, di comprovata esperienza in ambito cinologico, e si riuniscono con cadenza periodica.

 

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